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Nuovi obblighi per le società di capitali che hanno una presenza sul web

normativaUna nuova disposizione di legge (art. 42 della Legge 88 del 2009) entrata in vigore il 29 luglio 2009 stabilisce che le società di capitali (società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata) che dispongono di uno "spazio elettronico" (proprio sito Internet, profilo su Pagine Gialle, pagina su Facebook, Linkedin, ecc..) hanno l'obbligo di pubblicare alcune informazioni.

Le informazioni sono le informazioni:

  • Sede sociale, ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e numero di iscrizione
  • Capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente all'ultimo bilancio
  • Eventuale stato di liquidazione della società
  • In caso di S.p.A. o di S.r.l., se la società ha un socio unico

La sanzione prevista per la mancata osservanza della norma va da € 206,00 ad € 2.065,00.

Per completezza riportiamo di seguito il testo integrale dell'articolo.

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